Infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’art. 38 della Carta Costituzionale prevede che:
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera”.
Il lavoratore assicurato INAIL presenta dunque un vero e proprio diritto soggettivo fondato sul rapporto assicurativo.
L’INAIL garantisce ai lavoratori tutele costituite da prevenzione nei luoghi di lavoro, prestazioni economiche e sanitarie, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa.
L’assicurazione INAIL è obbligatoria da parte del datore di lavoro per tutti i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, ma nell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali vige il principio della automaticità delle prestazioni, per cui lo specifico diritto che ne consegue prescinde dal versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Fanno eccezione al principio dell’automaticità:
– alcune tipologie di lavoratori autonomi (quali ad esempio artigiani e coltivatori diretti)
– casalinghe.
Prestazioni economiche ed integrative erogate dall’INAIL:
– indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
– indennizzo per la menomazione dell’integrità psico-fisica
– rendita diretta per inabilità permanente
– integrazione della rendita diretta
– prestazioni per infortuni in ambito domestico
– rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
– rendita ai superstiti
-beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali
– assegno funerario
– assegno per assistenza personale continuativa
– speciale assegno continuativo mensile
– prestazione economica aggiuntiva fondo amianto
– assegno di incollocabilità
– erogazione integrativa di fine anno
– brevetto e distintivo d’onore
Indennità temporanea
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è erogata quando l’inabilità sia tale da impedire totalmente al soggetto di svolgere la propria attività lavorativa; è erogata a decorrere dal quarto giorno successivo al verificarsi dell’infortunio, ovvero alla manifestazione della malattia professionale, ed è corrisposta per tutta la durata della inabilità.
Indennizzo per la menomazione dell’integrità psico-fisica
L’art. 13 del D.L. 38/2000 ha modificato la disciplina delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL per l’indennizzo di postumi permanenti derivati da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, mentre è rimasta immutata la disciplina per inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Al comma 1 dell’art. 13 è data la definizione del danno biologico in ambito INAIL, come: “… la lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.”.
In particolare con il D.L. 38/2000 è stato stabilito che le menomazioni tra il 6% e il 15% sono indennizzate in capitale, mentre quelle di grado pari o superiore al 16% sono indennizzate in rendita.
L’erogazione dell’indennizzo in capitale non ha la funzione di definitiva liquidazione dell’evento lesivo, infatti ai sensi dell’art. 13 co. 4,in caso di aggravamento conseguente all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, entro dieci anni dalla data dell’infortunio o quindici dalla data di denuncia della malattia professionale, ha diritto a richiedere il riconoscimento del maggior capitale dovuto, se la menomazione si è aggravata senza raggiungere un grado pari o superiore al 16%, o la costituzione della rendita, laddove la menomazione abbia raggiunto o superato il predetto grado. Al pari dell’indennizzo in capitale, anche la rendita di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 13 è finalizzata esclusivamente all’indennizzo del danno biologico.