L’art.80 della Legge 388/2000 riconosce la contribuzione figurativa ai fini della maggiorazione di anzianità ai seguenti destinatari:
A decorrere dal 1.1.2002, l’art. 80, c. 3 della L. 388/2000, ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili e del lavoro con un’invalidità superiore al 74% e agli invalidi di guerra o per servizio delle prime quattro categorie, sono riconosciuti, a domanda, per ogni anno effettivo di lavoro dipendente o in cooperativa, 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva fino a un massimo di 5 anni.
Il riconoscimento non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiore anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Il beneficio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa (è utile anche per la misura della pensione calcolata in forma retributiva, mentre non assume rilievo nel calcolo della quota contributiva).
La maggiorazione di anzianità spetta solo per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
La maggiorazione viene attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Ai lavoratori che solo per un determinato arco temporale dell’attività hanno patito un’invalidità superiore al 74% e che all’atto del rapporto di lavoro, per effetto di un miglioramento, risultano invalidi in misura inferiore a quella suindicata, il beneficio spetta esclusivamente per il periodo lavorativo espletato, sussistendo la condizione invalidante superiore al 74% anche se transitorio.
L’attribuzione del beneficio contributivo è subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge:
Lavoratori privi della vista
Per i lavoratori privi della vista continuano a trovare applicazione le istruzioni di cui alla circolare Inps n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 ed alla circolare n. 173 del 26 giugno 1991.
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